Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
40-bis. In conseguenza delle eccezionale situazione di siccità che ha caratterizzato l'annata agraria 2012 nella regione Veneto, i terreni particolarmente danneggiati, nei quali risulta un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento rispetto alla produzione ordinaria del triennio precedente, sono esenti dall'imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
40-ter. I territori ammessi a beneficiare della esenzione di cui al comma 40-bis sono individuati con deliberazione della giunta regionale entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.