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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.26. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
2.26.

  Sostituire il comma 16 con i seguenti:
  16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis.6 e le risorse stanziate a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;
   d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
   f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» sono sostituite dai seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;
   g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

  16-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».
  16-bis.2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

  16-bis.3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
  16-bis.4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
  16-bis.5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
  16-bis.6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 17, sostituire le parole: di cui al comma 16 con le seguenti: di cui ai commi da 16 a 16-bis.4;
   al comma 18, lettera c), sostituire le parole: in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 con le seguenti: in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis.4;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis.6 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», di cui al comma 16;
   sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1o giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;
   sopprimere il comma 22;
   all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

ex 0. 8. 500. (nuova formulazione) 56.