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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.56. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.56.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, nel limite massimo complessivo per tutti i comuni di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 10 milioni di euro per l'anno 2015, agli interventi di cui al comma 7.
  9-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

ex 5. 012.