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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 5534-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/11/2012  [ apri ]
1.54.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:
   a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;
   b) riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.

ex 5. 06.