Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».