Dopo il comma 103, aggiungere i seguenti:
103-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni legislative vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sulla base delle metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, come individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel Rapporto di analisi e valutazione della spesa relativo all'anno 2012, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, procede alla conseguente rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa al fine di realizzare un effettivo miglioramento dell'efficienza e dell'allocazione della spesa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
103-ter. I risparmi derivanti dalle attività di cui al comma 103-bis sono riallocati nell'ambito della stessa amministrazione al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a copertura del turn over per un importo pari all'entità dei risparmi stessi.