Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale a seguito del riordino delle Province).
1. All'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dall'articolo 17 del presente decreto, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti».