Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni sul personale delle Province in sede di riordino).
1. All'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In vista del riordino previsto dal successivo articolo 17, le Province rivedono le loro dotazioni organiche e adottano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11 e seguenti».