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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
9.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares).

  1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti i seguenti:
  «28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
  28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi. Nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero, anche in contenzioso, del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.
  28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.
  28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributi di cui al presente articolo e del conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale».

ident. 9.04.9.019.9.025.