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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.03.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni integrative e correttive per le Province).

  1. All'articolo 16, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni». Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 100 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio».
  2. All'articolo 17, comma 13-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 12-bis è soppresso.
  4. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: «pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».

ident. 8.01.8.05.8.06.