Al comma 1, dopo la lettera h, aggiungere la seguente:
h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.