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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.81.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
2.81. (nuova formulazione)

  Al comma 1, dopo la lettera h, aggiungere la seguente:
   h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
    a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
    b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
   Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.

I Relatori
2.81.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) abbia approvato la legge regionale volta ad assicurare l'adeguamento a quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'approvazione della legge di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
   a) hanno compiuto sessantasei anni di età;
   b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  Fino all'approvazione della legge di cui alla presente lettera, la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito o che aboliscano i vitalizi.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.

I Relatori