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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.106.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2012  [ apri ]
1.106. (nuova formulazione)
approvato

  1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Ogni sei mesi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
  3. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni sono trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con propria relazione.
  4. Ai fini del comma 3, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società il cui fatturato sia in misura non inferiore al 90 per cento derivante dallo svolgimento di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del servizio sanitario, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5. Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. La relazione è, altresì, inviata al Presidente del Consiglio regionale.
  6. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali della Corte dei conti che li verifica nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
  7. Ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
  8. Il rendiconto è inoltrato da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente della regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.
  9. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro venti giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissandone un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
  10. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 9 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 9, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo.
  11. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I Relatori