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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.63.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
9.63.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
   a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
   b) integralmente, in caso contrario.»;

   b) il comma 6 è soppresso;
   c) il comma 7-ter è soppresso.