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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.37.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
9.37.
(inammissibile limitatamente al comma 2-bis della parte consequenziale)

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le disposizioni speciali che regolano il Pubblico registro automobilistico, nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, negli altri casi, come intestatario del veicolo, in qualità di proprietario, di acquirente con riserva della proprietà, di usufruttuario o di locatario, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria».
   a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso ciascuna Provincia, comprese le Province autonome di Trento e Bolzano, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2013, assicurando l'invarianza del gettito, è stabilita una nuova tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione, commisurata alla potenza del propulsore per i veicoli a motore, con facoltà di introdurre una ponderazione in relazione alla classe di inquinamento, e alla massa complessiva per i restanti veicoli, che si applica presso ciascuna Provincia, comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il predetto decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e si applica con riferimento alle immatricolazioni effettuate e agli atti formati a decorrere da tale giorno. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui presente comma è abrogato il comma 11 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.