Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero delle Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale, non può essere inferiore a quella stabilita dalla tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».