stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.21.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
9.21.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo base, in relazione alle varie fattispecie imponibili, dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è, inderogabilmente, per tutte le Province comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano quello stabilito dal decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.