Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo base, in relazione alle varie fattispecie imponibili, dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) è, inderogabilmente, per tutte le Province comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano quello stabilito dal decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.