Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la misura del tributo, presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, non può essere inferiore a quella stabilita dalla suddetta tariffa, anche con riferimento alle eventuali modifiche che intervenissero sulla tariffa stessa».