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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
8.8.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le spese per il pagamento di residui passivi in conto capitale relativi agli interventi per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico realizzati dai comuni e finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 16, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono equiparate, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.