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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.30.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
8.30.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge, 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i processi di mobilità del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18 e 19 del decreto-legge, n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, non rilevano nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli enti di cui sopra, ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, nonché al fine di cui al comma 28 del cosiddetto articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 come modificato dall'articolo 4, comma 102 della legge 183 del 2011; e all'articolo 1, comma 6-bis, legge n. 14 del 2012 e dall'articolo 4-ter, comma 12, della legge 44 del 2012. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, «I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli enti di cui sopra.