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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.22.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
8.22.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16, comma 31, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 la parola «1.000» è sostituita da «3.000.».
  3-ter. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001»;
   b) al comma 2, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   c) al comma 2, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   d) al comma 6, primo periodo, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente «3.000»;
   e) al comma 6, secondo periodo, lettera c), la parola; «1.001» è sostituita dalla seguente: «3.001»;
   f) al comma 19, la parola: «1.001» è sostituita dalle seguenti «3.001».