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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
7.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti).

  1. Al fine di una più efficiente attuazione delle disposizioni di settore di cui al presente decreto:
   Il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avvalersi, per l'attività di controllo, anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, previo parere favorevole del Presidente della sezione regionale giurisdizionale e del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Il Presidente di Sezione più anziano per ordine di ruolo, in servizio presso la Regione, coordina tutte le attività amministrative a supporto delle funzioni istituzionali della Corte dei conti in quella Regione. Le medesime disposizioni si applicano alle sezioni istituite presso le Province autonome di Trento e Bolzano;
   b) Con decreto del Presidente della Corte dei conti, previa delibera del Consiglio di Presidenza, è individuato un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla sezione regionale di controllo, quale responsabile dell'attuazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della sezione medesima, dei compiti in sede di controllo attribuiti alla Corte dei conti dal presente decreto-legge.