Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
Art. 99. – 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98, all'interno di un elenco di quattro nominativi indicati dal Ministero dell'interno, all'esito di una procedura selettiva per titoli tra i candidati in possesso di specifici requisiti professionali.
2. Il segretario alla cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continua ad esercitare le funzioni sino all'eventuale nomina del nuovo segretario. L'eventuale sostituzione del segretario è motivata.
b-ter) All'articolo 101, comma 1, le parole: «non confermato» sono sostituite dalla seguente: «sostituito».