Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 20 dell'articolo 23 decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, dopo le parole: «restano in carica fino alla scadenza naturale» aggiungere le parole: «senza che si proceda al commissariamento, salvo il caso di dimissioni del presidente dell'amministrazione o della metà più uno dei consiglieri provinciali».