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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.175.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
3.175.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. I comuni e le province che documentano, anche in considerazione degli accertamenti contenuti nelle pronunce emanate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ex articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005, la sussistenza di squilibri strutturali dei conti non ripianabili ai sensi degli articoli 193 e 194 ed idonei a comportare il dissesto finanziario, possono, in alternativa, essere ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo.
  2. A tal fine, gli enti interessati adottano una deliberazione motivata dell'organo consiliare che evidenzia le ragioni della scelta. Tale deliberazione è trasmessa entro 5 giorni al Ministero dell'Interno ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza.
  3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo esime dall'adozione delle misure di ripristino della regolarità dei conti già indicate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005.