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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.174.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
3.174.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 148 con il seguente:

Art. 148.
(Controllo della Corte dei conti).

  1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano, con cadenza annuale e tenendo conto delle risultanze dei controlli ex articolo 1, commi 166 e seguenti della legge n. 266/2005, il controllo di legalità e buon andamento delle gestioni finanziarie degli enti locali, ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ivi compreso il ricorso agli accertamenti della Guardia di finanza. Il controllo comprende la disamina dei regolamenti e degli atti di pianificazione conformativi delle gestioni interessate, ivi compreso il piano esecutivo di gestione. Esso, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, comprende, altresì, la verifica inerente all'istituzione e all'effettività dei controlli di cui agli articoli 147-ter e 147-quater. Tale verifica, a fini comparativi e di referto al Parlamento, è coordinata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che individua in apposito questionario gli elementi informativi da acquisire con carattere di omogeneità presso le Amministrazioni comunali interessate. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti necessari ai fini delle verifiche di cui al primo periodo, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sono disposte verifiche dei servizi ispettivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o totale inerzia dei controlli in argomento, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono essere condannati dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa fra la misura minima di due volte e quella massima di cinque volte l'importo dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 82 TUEL.