Al comma 1, dopo la lettera 1, aggiungere la seguente:
i-bis) all'articolo 222, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'articolo 246 e che si trovano nelle condizioni eccezionali di grave indisponibilità di cassa, certificata dal responsabile del Servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti, nonché per i comuni per i quali sia stata attivata la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per l'intera durata della procedura di risanamento o per almeno un triennio.