Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per almeno cinque anni ed abbiano compiuto il 65o anno di età; per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento al diritto pensionistico o vitalizio è diminuita di un anno, con il limite inderogabile di 60 anni di età.