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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.67.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
2.67.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni, le stesse, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto conseguentemente, non possono erogare trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale se a quella data, i beneficiari non abbiano:
   a) compiuto sessantasei anni di età;
   b) ricoperto tali cariche anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

  2-bis. Le Regioni provvedono ad adattare o riconvertire i trattamenti vitalizi in corso di erogazione, anche eventualmente provvedendo alla restituzione, nei termini di legge e con gli interessi legalmente previsti , delle somme corrisposte dai beneficiari.