Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica connessa allo svolgimento di consultazioni elettorali locali, l'efficacia della causa di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è differita alla data del primo rinnovo della carica pubblica elettiva di natura monocratica successivo all'entrata in vigore della presente legge.