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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.30.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
2.30.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consiglieri regionali conseguono il diritto al vitalizio o alla pensione al compimento del 65o anno di età e a condizione che abbiano esercitato il mandato per cinque anni effettivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni. Ai fini della maturazione del diritto la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno e non ha effetti se la durata è di sei mesi od inferiore. Sono fatti salvi gli assegni vitalizi in erogazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla legislatura successiva all'entrata in vigore del presente decreto il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, corrisposto in 12 mensilità, è corrisposto con il sistema contributivo.