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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
2.27.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) abbia definito l'importo degli emolumenti, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda il 60 per cento dell'emolumento complessivo spettante ai membri del Parlamento, e l'importo dell'indennità di funzione, in modo tale che la misura massima della stessa, riconoscibile ai Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, non ecceda il 20 per cento dell'emolumento complessivo spettante ai membri del Parlamento.