Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.