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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.67.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
11.67.

  Sostituire i commi da 7 a 12 con i seguenti:
  7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a istituire, a valere sulle proprie disponibilità, un Fondo cui possono rivolgersi, i soggetti titolari di reddito di impresa e gli agricoltori che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il pagamento, entro la data del 16 dicembre 2012, dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi relativi al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, con obbligo di restituzione rateizzata delle somme anticipate dal Fondo, in due anni, a decorrere dal 1o luglio 2013. Il Fondo effettua direttamente i versamenti agli enti competenti per conto dei soggetti aventi diritto. L'ammontare complessivo delle somme erogate dal Fondo non può superare i 6.000 milioni di euro. Le modalità di funzionamento del Fondo, il tasso di interesse che lo Stato riconosce alla Cassa depositi e prestiti e il piano di restituzione delle somme erogate sono stabiliti con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti.
  8. Per accedere alla rateizzazione, i contribuenti di cui al comma 7 presentano al Fondo ivi indicato:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta:
    1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012; nonché;
    2) la circostanza di danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai contributi di cui al numero 1), sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività di impresa;
   b) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
   c) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

  9. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati dal Fondo, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti, come computati per ciascuna scadenza di rimborso, nell'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. La quota capitale è corrisposta al Fondo dai soggetti di cui al comma 7, a partire dal 1o luglio 2013, secondo il piano di restituzione. La Cassa depositi e prestiti comunica all'Agenzia delle entrate i dati dei soggetti di cui al comma 7 che omettono i pagamenti previsti nonché i relativi importi.
  10. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 30 novembre 2012, è approvato il modello indicato al comma 9, lettera b), idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione.
  11. Le modalità di attuazione dei commi da 7 a 10 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.