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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.22.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
11.22.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: che, limitatamente ai danni subìti fino a: in aggiunta ai predetti contributi;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di cinque anni e sei mesi ovvero di dieci anni e sei mesi, per i soggetti che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività d'impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi;
   b) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Per accedere al finanziamento di cui al comma 7:
   a) i contribuenti in possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma:
    1) autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012;
    2) copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;
    3) alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
   b) ai contribuenti che pur avendo beneficiato della sospensione del versamenti, non sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7, copia del modello di cui al comma 11, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti di cui al comma 6 sospesi fino al 30 novembre 2012, l'importo da pagare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Alle rispettive scadenze, per gli altri importi di cui al comma 7, presentano, inoltre, ai medesimi soggetti copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti riferiti al periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
   c) dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7 e 9 si provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.