stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.20.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
11.20.

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti titolari di reddito dell'impresa che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, abbiano la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012 e che abbiano subìta in conseguenza degli eventi sismici una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, certificata da un revisore dei conti, possono accedere ad analogo finanziamento, da restituire in quattro rate trimestrali posticipate a decorrere da luglio 2013.

  Conseguentemente, al comma 9, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
  1) il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis dei predetto decreto-legge n. 95 del 2012, nonché la circostanza che i danni subiti in occasione degli eventi sismici, come comprovati dalle perizie occorrenti per accedere ai medesimi contributi, sono stati di entità effettivamente tale da condizionare ancora una ripresa piena della attività d'impresa; ovvero.
  2) l'avvenuta certificazione da parte di un revisore dei conti della riduzione del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precederete.

ident. 11.78.11.102.11.52.