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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.12.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
11.12.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

  1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.».

ident. 11.50.