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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
10.08.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Risorse decentrate comuni terremotati).

  1. Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
  9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.