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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.017.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
10.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia).

  1. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.
  2. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 130 milioni, verrà individuato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2015 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le disposizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ident. 10.012.