stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.010.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
10.010.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.

ident. 10.015.