Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Le spese legali sostenute da un pubblico amministratore per l'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza assolutoria piena passata in giudicato sono poste, nei limiti di congruità accertati dal competente ordine professionale, a carico dell'ente presso cui l'amministratore ricopriva la carica all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale.