Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Ciascun gruppo consiliare delle Assemblee regionali è tenuto annualmente alla resa del conto giudiziale, relativo alle risorse di cui risulta destinatario, a carico del bilancio regionale per l'esercizio della propria attività. Esso è redatto secondo un regolamento dettato dai Consigli regionali, che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso, nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.