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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.78.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 5520

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/10/2012  [ apri ]
1.78.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, in sede di giudizio di parifica, gli esiti del controllo di legittimità e regolarità del rendiconto nonché il funzionamento dei controlli interni, effettuati sulla base di apposite linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie, ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tale fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio regionale. Per i medesimi controlli, la Corte dei conti, agendo con i poteri previsti dalla legge per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi, può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e cadenze, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica. Il mancato rispetto degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità, l'insostenibilità dell'indebitamento e ogni altra grave irregolarità suscettibile di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici, la stabilità dei conti, rilevate nell'ambito dei controlli di cui ai precedenti commi, sono comunicati alla competente Procura della Corte dei conti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale.