stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.36. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
3.36.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-quater, con il seguente:
  243-quater. – (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). – 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.
  2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.
  3. Il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
  4. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
  5. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.