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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.75. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
11.75.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 123, è esteso, con le medesime modalità e nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, alle imprese non danneggiate, ma in ogni caso tenute ad effettuare gli interventi di adeguamento antisismico previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle strutture produttive insistenti in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.