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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.51. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
9.51.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo famigliare. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero.