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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.47. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
9.47.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
  «9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui al gruppo R allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri, stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.».