Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Regioni, gli enti locali, i consorzi e le altre forme associative tra detti enti, nonché i soggetti affidatari in regime di concessione delle attività di riscossione di detti enti possono porre a carico del contribuente gli oneri della riscossione ed il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, secondo le modalità e nelle misure massime stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.