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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.186. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
3.186.

  Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso articolo 243-ter con il seguente:
  243-ter. 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede una erogazione pluriennale a valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali».
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'erogazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 15 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene effettuata ciascuna erogazione di cui al comma 1.
  3. I criteri per la determinazione dell'erogazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 350 per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
   a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
   b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

ident. 3.158.