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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.179. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
3.179.

  Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 243-bis, sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Le procedure esecutive nei confronti dell'ente non possono essere intraprese o proseguite dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 o fino al diniego di approvazione dello stesso. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge, per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso.
  Dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale o fino al diniego di approvazione dello stesso, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

ident. 3.149.