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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.304. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
2.304.

  Al comma 1, sostituire le lettere g) e h) con la seguente:
   g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito il complesso delle spese ammesse in favore di gruppi consiliari, incluse quelle relative al personale, al netto di quelle per le sedi e gli annessi servizi e dotazioni strumentali, in misura non superiore alla metà dell'ammontare dei fondi a cui complessivamente hanno diritto, a copertura delle spese per l'esercizio del mandato, i consiglieri che vi aderiscono. Le spese ammesse in favore di gruppi consiliari sono destinate esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni. Sono fatti salvi in ogni caso i contratti di lavoro in essere nelle legislature correnti;