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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.68. in Assemblea riferita al C. 5520-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/11/2012  [ apri ]
11.68.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Alle istituzioni scolastiche site nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dall'anno scolastico 2012/2013 e limitatamente ad un triennio, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni.
  1.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.